Reclami
Risorse Utili
MEDVIDA Partners è competente per i reclami che hanno per oggetto lamentele sugli aspetti pre-contrattuali e contrattuali di polizza (es: sulle prestazioni delle coperture, condizioni di polizza, ecc.) e sul comportamento tenuto dalla Compagnia stessa o dal proprio Agente di assicurazione durante la sua attività di distribuzione.
Tali reclami, dovranno essere inoltrati per iscritto, mediante posta, fax o e-mail, alla Funzione Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame al seguente recapito:
MEDVIDA PARTNERS S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Reclami
Via A. Albricci 7 – 20122 Milano
reclami@medvidapartners.com
PEC: reclami.medvidapartners@
MEDVIDA Partners si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso in cui l’istruttoria del reclamo richieda il contraddittorio con l’Agente che ha proposto il prodotto, il termine di 45 giorni è sospeso per un massimo di 15 giorni.
I reclami riguardanti il comportamento tenuto dagli intermediari Banche e Broker durante l’attività di distribuzione devono essere inoltrati direttamente a questi ultimi presso i recapiti forniti nell’informativa: “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta” contenuta nel c.d. modulo 7B.
Reclami all'IVASS
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, a mezzo posta oppure via fax ai seguenti numeri 06.42.133.745 o 06.42.133.353. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.
Per la stesura del reclamo da presentare a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Guida ai reclami” o collegandosi al seguente link: Modulo Reclami Ivass
Essendo MEDVIDA Partners soggetta alla Vigilanza spagnola, presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), l’esponente ha altresì la facoltà di rivolgersi all’autorità spagnola “Comisionado para la Defensa del Asegurado” (Commissario per la difesa dell’Aderente/Assicurato) presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), Paseo de la Castellana nº 44, 28046 Madrid, corredando l’esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Arbitro Assicurativo
Dal 15 gennaio 2026 sarà operativo l’Arbitro Assicurativo (di seguito anche solo “AAS”), il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa.
Se insoddisfatti del comportamento della Compagnia e dopo aver presentato reclamo, i contraenti potranno ricorrere all’Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
L’AAS, istituito presso l’IVASS ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215, è un organismo autonomo e imparziale e ha l’obiettivo di risolvere le controversie tra clienti, compagnie assicurative e intermediari in modo rapido ed economico.
Quando ricorrere all’Arbitro Assicurativo
Il cliente (contraente, assicurato, beneficiario o danneggiato) potrà rivolgersi all’AAS dopo aver presentato un reclamo alla compagnia assicurativa o all’intermediario e aver ricevuto un riscontro insoddisfacente o nessuna risposta entro 45 giorni.
Alla data di presentazione del ricorso all’AAS non devono essere trascorsi più di 12 mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo ed i fatti oggetto del ricorso non devono risalire a più di 3 anni da tale data.
Se il reclamo è stato presentato prima della data di entrata in vigore dell’AAS, il ricorso può essere proposto entro dodici mesi da tale avvio.
Quali controversie si possono presentare?
Possono essere rimesse all’AAS, purché derivanti da un contratto di assicurazione, richieste di accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti a prestazioni / servizi assicurativi, nonché contestazioni per violazione di regole di comportamento da parte degli intermediari.
Sono ammesse controversie fino a 300.000 euro per le polizze vita. Non è possibile presentare ricorso se la stessa controversia è già oggetto di un procedimento giudiziario o di un altro organismo ADR.
Come funziona?
- Il ricorso si presenta online sul Sito dell’Arbitro Assicurativo e non è necessario il supporto di un legale.
- È previsto il pagamento di un contributo di Euro 20,00 che verrà rimborsato se il ricorso viene accolto, anche solo in parte.
- Il ricorso è valutato dall’Arbitro sulla base della documentazione presentata.
- Il Collegio dell’AAS emette una decisione entro 90 giorni, prorogabili una sola volta per altri 90 giorni in casi particolarmente complessi.
- Le decisioni dell’Arbitro non hanno carattere vincolante; tuttavia, in caso di mancato adempimento, l’Arbitro ne darà pubblica evidenza sul proprio Sito. Allo stesso modo, le Compagnie e gli Intermediari inadempienti saranno tenuti a rendere pubblica tale informazione sul proprio sito internet.
Per maggiori informazioni visita il Sito dell’Arbitro Assicurativo
Liti Trasfrontaliere
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET:
- direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET;
- all’IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante.
Si ricorda infine che è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Contratto, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni in quanto condizione preliminare per accedere al successivo processo giudiziale. Per le specifiche consultare le Condizioni di Assicurazione.
Ricorso all'arbitro per le controversie finanziarie (ACF)
Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Consob ha istituito un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie denominato Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
Per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza sugli ambiti sopra indicati, Il Contraente/Investitore può proporre ricorso all’ACF personalmente o attraverso un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero un procuratore. L’accesso all’ACF è gratuito per il Contraente/Investitore.
Il ricorso può essere proposto dal Contraente/Investitore quando:
- sia stato preventivamente presentato reclamo al quale è stata fornita espressa risposta, oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che il Contraente abbia ricevuto riscontro le proprie determinazioni.
- i reclami non implichino la richiesta di somme di denaro per un importo superiore ad Euro 500.000 e siano relativi alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli “intermediari” nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF;
- non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali.
Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo, ovvero se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’attività dell’ACF (9 gennaio 20017), entro un anno da tale data.
Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Contraente ed è sempre esercitabile anche nell’ipotesi che siano presenti nelle condizioni contrattuali clausole di rinuncia o che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Il ricorso si presenta online, attraverso il sito web dell’ACF www.acf.consob.it, al quale si rimanda per i dettagli.
Il ricorso all’ACF assolve alla condizione di procedibilità del processo di Mediazione.