Iniziamo ad affrontare un tema molto ampio: i titoli azionari e il mercato all’interno del quale vengono giornalmente comprati e venduti, un luogo che non può che generare stupore e “meraviglia” per chi è appassionato di mercati finanziari, delusione (depressione) mista a gioia (ed euforia) per chi vi opera giornalmente.
Cos’è un titolo azionario? Cosa rappresenta? A cosa serve?
Oggi cercheremo perciò, in primis, di inquadrare il tema dal punto di vista giuridico nonchè i diritti associati all’azionista.
Il quadro normativo che disciplina dal punto di vista giuridico i titoli azionari è dato dal libro V (del lavoro) titolo V (delle società) del codice civile (art. 2247 – 2510), all’interno quindi della normativa più ampia che regola la costituzione e la gestione delle società semplici, a responsabilità limitata, delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e delle Società per Azioni (S.p.A.).
Relativamente a queste ultime l’art. 2327 stabilisce che “La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro” e (art. 2342) “se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro”.
Le azioni non sono altro che titoli di credito rappresentativi della quota unitaria del capitale sociale di un’azienda e rappresentano la percentuale di partecipazione del socio all’organizzazione e all’attività della società emittente. Come specificato nell’art. 2346 (emissione delle azioni) “…il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale… A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta”.
Le azioni perciò conferiscono al socio specifici diritti che possiamo suddividere tra:
- Diritti patrimoniali;
- Diritti non patrimoniali.
Tra i primi si possono menzionare:
- Il diritto di opzione: consiste in una prelazione in sede di aumento di capitale sociale;
- Il diritto di assegnazione di azioni nuove gratuite o a pagamento;
- Il diritto di recesso;
- Il diritto di distribuzione del dividendo, se previsto;
Tra i secondi:
- Il diritto di voto;
- Il diritto di impugnare le delibere assembleari;
- Il diritto di accedere alla visione dei libri contabili;
- Il diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea